PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle vedove e agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per effetto diretto di infermità o lesioni riportate in conseguenza di fatti di servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dante causa all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
      2. Il trattamento speciale di cui al comma 1 spetta, in misura pari al 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni e, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.

Art. 2.

      1. Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del di-pendente deceduto.

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli interessati, per gli eventi verificatisi dopo il 1o gennaio 1974.

 

Pag. 3

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.