1. Alle vedove e agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per effetto diretto di infermità o lesioni riportate in conseguenza di fatti di servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dante causa all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
2. Il trattamento speciale di cui al comma 1 spetta, in misura pari al 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni e, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.
1. Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del di-pendente deceduto.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli interessati, per gli eventi verificatisi dopo il 1o gennaio 1974.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.